Il Taglio delle pensioni d'oro : i primi ricorsi
La norma prevede che dal 1° gennaio 2019 ed i successivi 5 anni i trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi su base annua vengano ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione al loro importo:
a) 15% da 100mila a 130mila euro;
b) 25% da 130mila a 200mila euro;
c) 30% da 200mila a 350mila euro;
d) 35% da 350mila a 500mila euro;
e) 40% sopra i 500mila euro.
Ai fini del tetto su cui effettuare i calcoli valgono tutti i trattamenti liquidati dalle diverse gestioni INPS, ma la decurtazione si applica solo alle pensioni con almeno una quota retributiva (le pensioni contributive pure restano escluse dal taglio).
La riduzione interessa i trattamenti pensionistici diretti a carico:
· del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
· gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
· delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione Separata.
Infatti, le pensioni dal mese di giugno 2019 e poi per i mesi successivi hanno subito una decurtazione dell’ammontare da parte dell’INPS, in applicazione dell’art. 1, comma 261 della legge n. 145/2018.
I ricorsi sono diretti ad accertare e dichiarare il diritto dei pensionati a percepire la perequazione automatica in misura integrale del trattamento pensionistico, senza la decurtazione in percentuale, disposta dall’art. 1, comma 260 della legge n. 145/2018, nonchè per accertare e dichiarare il diritto dei pensionati a percepire il trattamento pensionistico in misura integrale, senza la decurtazione derivante dall’applicazione dell’art. 1 comma 261 della legge n. 145/2018, chiedendo la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute a decorrere dal mese di gennaio 2019.